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In Puglia riaprono attività corsistiche e parchi divertimento

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 243 con l’aggiornamento e l’integrazione delle Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive (di cui all’Ordinanza del 17 maggio 2020 n. 237) e sulla riapertura delle attività corsistiche e dei parchi divertimento.

Sono approvate, ed immediatamente applicabili nell’ambito dell’intero territorio regionale,  le Linee guida regionali (allegato 1 all’ordinanza num. 243) contenenti le misure già adottate con le Linee guida regionali di cui all’Ordinanza 17 maggio n.237, debitamente integrate per i settori “Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge”, “Piscine”, “Strutture ricettive”, “Strutture ricettive all’aria aperta” nonché ulteriori misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle  ulteriori attività di cui al successivo articolo 2.

A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, è consentita la riapertura delle seguenti attività:

–  attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia etc);

–  attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante;

A decorrere dal 25 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.

Nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nel territorio regionale pugliese, restano consentite:

–  le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

–  le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori;

–  la toelettatura animali;

–  la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).

Si allega: il testo integrale dell’Ordinanza num. 243 completo di allegato 1 con le Linee guida regionali e allegato 2 con Relazione epidemiologica.

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