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FdI: «Chi certifica la fine dell’isolamento e l’avvenuta quarantena dei contatti stretti?»

«Vi è un’autorità sanitaria o tutto è lasciato alla responsabilità dei singoli?». A chiederlo è Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, in un’interrogazione presentata all’assessore regionale alla Sanità (in pectore), Pierluigi Lopalco

“L’interrogazione presentata all’assessore regionale alla Sanità (per ora in pectore), Pierluigi Lopalco, non vuole assolutamente essere una polemica politica, ma nasce dalla necessità di fare chiarezza nell’interesse della salute dei pugliesi: per i positivi sintomati e asintomatici esistono regole chiare, ma chi certifica la fine l’isolamento e l’avvenuta quarantena di in contatto ‘stretto’ di un positivo?

“Lo chiedo anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute emanata il 12 ottobre scorso che stabilisce che i: Casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test); Casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi…accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test); Casi positivi a lungo termine, ovvero, le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive, in caso di assenza di sintomatologia…da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Poi esistono, e ormai sono tantissimi e fuori controllo, i cosiddetti ‘contatti stretti’ dei positivi che non presentando sintomi, ma identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare in modo volontario: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il positivo oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Insomma, se sta 2 settimane (e non 10 giorni) a casa alla fine pu? anche non fare il tampone, che viene solo ‘raccomandato’ e quindi a pagamento.

In Puglia – dove è saltato il contact tracing (per affermazione del presidente Michele Emiliano), non è possibile effettuare la capacità di monitoraggio, tracciamento e sorveglianza sanitaria dei soggetti positivi in isolamento domiciliare fiduciario, figuriamoci per i ‘contatti stretti’ in quarantena. Vi è un’oggettiva difficoltà dei servizi di prevenzione delle Asl nell’intervenire alla scadenza dei periodi di isolamento e di quarantena nel certificarne il termine e la conseguente riammissione in comunità dei cittadini oggetto della presente interrogazione e, quindi, di fatto sta avvenendo un’intollerabile restrizione al domicilio oltre i termini prescritti degli isolati e dei quarantenati con grave violazione del diritto alla libertà di movimento negli ambiti di vita e di accesso al lavoro.

E allora a Lopalco chiedo: Quale l’autorità è abilitata a certificare il termine di isolamento e/o di quarantena dei ‘contatti stretti’? E’ possibile attribuirla anche ai medici di base?

Sui posti di lavoro può il Medico Competente abilitato a certificare il termine di quarantena o di isolamento ai fini della riammissione del lavoratore al lavoro? Oppure il tutto è demandato al senso di responsabilità del singolo isolato o quarantenato?”.

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