Nota stampa del consigliere comunale Nicola Potenza (San Marco nel cuore)
«Nella giornata di ieri abbiamo letto di un’altra ordinanza emessa da parte del Sindaco della nostra Città, con la quale ha disposto fino al 5 marzo 2021 la chiusura dell’asilo nido comunale e della scuola materna partitaria, oltre che del Centro Diurno per Minori Don Milani, in assenza di focolai, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Per tale motivazione bisognerebbe a questo punto chiudere tutto il paese.
Negli ultimi mesi sono stati tanti i ricorsi presentati su ordinanze di questo tipo e per i quali è stato più volte ribadito che il potere di ordinanza del Sindaco straordinaria ed urgente è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale, situazioni che per l’evolversi dell’epidemia non siano state già apprezzate ed amministrate dall’Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni.
Nell’ordinanza del Sindaco si legge che la chiusura è stata disposta a seguito della relazione da parte del Dipartimento della Salute che ha segnalato la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale. Ma per queste motivazioni, come tutti ben sappiamo, è stata già da parte del Presidente della Regione Puglia emessa un’ordinanza in tal senso.
Inoltre il Consiglio di Stato, nello scorso mese di gennaio, ha ritenuto che le misure di mitigazione del rischio più restrittive di quelle nazionali devono tenere conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani e devono essere motivate con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto dell’attività scolastica in presenza.
In altri termini non si possono chiudere le scuole in assenza di focolai e per farlo deve esserci una prova scientifica di correlazione tra contagi ed attività scolastica.
Pertanto chiedo al Sindaco di consultarsi con i suoi più stretti collaboratori e di rivedere l’ordinanza emessa, che di fatto non ha i contenuti minimi di urgenza, contingibilità e imprevedibilità, oltre al fatto che non vi è una concreta motivazione e sono assenti i principi di ragionevolezza e proporzionalità».