Lettore: «Questa mattina mi sono veramente vergognato di essere sammarchese»
Riceviamo e pubblichiamo
Percorrendo in macchina Via della Repubblica ho incrociato una persona, di una certa età, in carrozzina spinta da un’altra persona in affanno e difficoltà perché costrette ad evitare le macchine sulla strada in quanto i marciapiedi erano impraticabili per la presenza di tavoli, sedie, macchine parcheggiate e tutto quello che ognuno può vedere ogni giorno.
Ho avvertito io il bisogno di chiedere scusa per l’inciviltà di chi non si è spostato di un millimetro per consentire il passaggio. Ma non è solo questione di sensibilità e gentilezza, si tratta, invece, di violazioni di leggi che, a San Marco, oramai, sembrano diventate un optional.
Ed ecco alcune di queste norme:
Codice della strada – decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 20.
… omissis …
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Art.3 – comma 16
… omissis …
16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Che senso ha fare manifestazioni, progetti per la legalità nelle scuole o pagati con soldi pubblici, se poi sono le istituzioni che per prime non rispettano le leggi e, soprattutto, non rispettano le persone?
Si vogliono favorire certe attività? Benissimo! Lo si faccia interpretando, certo, le leggi con buon senso; ma, quando a rimetterci devono essere i diritti degli altri cittadini, non si possono tollerare le prepotenze.