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Esproprio Opera Pia: «È proprio il caso di giocare con lo sperpero dei soldi dei cittadini?»

di Giuseppe Soccio

Come si può vedere, il comunicato del Sindaco, riguardante la conclusione di “uno” degli espropri di terreni dell’Opera Pia, è accompagnato da una foto dove si vedono amministratori del Comune e della Fondazione, festeggiare come si trattasse di un gioco.

Ognuno può valutare la serietà del ruolo di amministratore come vuole, ma non credo sia proprio da festeggiare la cattiva amministrazione che porta allo sperpero del denaro dei cittadini. Al di là di ogni considerazione sul buongusto, però, quello che, almeno a me, interessa, sia come cittadino che come ex amministratore, è il rispetto della verità dei fatti e la corretta informazione, che non sembrano abitare dalle parti di Palazzo Badiale, sia in questo che in altri casi (come vedremo successivamente: case popolari Via Celano, caserma dei Carabinieri, ARCA, Borgo Celano, Pretura, ecc.).

E vediamo i fatti e le informazioni, contenute nel “rende noto” del Sindaco, per me fuorvianti e, persino, ciniche per colpe, rilevabili da organi di controllo contabile, attribuite, irresponsabilmente, a persone indirettamente e anonimamente chiamate in causa.

Innanzitutto, i fatti non risalgono al 2015, ma al 1993. Nel 2015 è stata pronunciata dal TAR una sentenza (allegato n. 1) per un ricorso presentato nel 2012, quando per riparare a condotte precedenti, il Dirigente del Settore Urbanistica ha emesso un decreto “di acquisizione sanate” dei suoli utilizzati dalla cooperativa edilizia San Michele, pure chiamata in giudizio e non costituitasi.

E, la sostanza della sentenza in parola è proprio l’annullamento di tale decreto perché, principalmente, “la competenza del provvedimento di acquisizione sanante è riservata, per giurisprudenza costante, al Consiglio Comunale”, con la conseguente restituzione da parte del Comune dei suoli, “previa necessaria riduzione in pristino”.

La sentenza, forse giustamente, non è stata appellata perché è lo stesso TAR a suggerire altre soluzioni, tra cui la transazione o la riedizione del procedimento espropriativo. Quest’ultimo rimedio, però, avrebbe comunque comportato un indennizzo, cioè il pagamento dell’indennità di esproprio, “a far data dalla prima apprensione del bene” (1993), con i relativi calcoli di rivalutazione e interessi legali, per cui la via della transazione era quasi obbligata, per evitare altre superflue spese legali.

Il TAR ha, comunque, escluso ogni altra forma di risarcimento del danno in quanto, “al di là del nomen iuris adoperato, l’’indennizzo’ costituisce un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA”.

La questione si arena, forse per le pretese eccesive della Fondazione (si parla di € 730.000,00, anche se in nessuno degli atti sono riuscito a trovare tale somma e men che meno tale somma fa parte di una condanna, come sembrerebbe far credere il Sindaco) e viene sbloccata sapientemente dall’OSL, come dimostra la deliberazione n. 6 del 18.01.2021 (allegato n. 2), che è un esempio perfetto, oltretutto, di come bisognerebbe fare corretta informazione verso i cittadini.

Il Responsabile del Settore, ing. Mendolicchio, contrariamente ad una “deleteria e precedente prassi amministrativa” (parole del Sindaco riferite a chi: agli organi comunali nella loro totalità o agli amministratori del 1993?), facendo il suo mestiere, stima il valore dei terreni e danno patrimoniale in € 82.484,64. Successivamente, sempre lo stesso funzionario, dà parere favorevole ad una transazione, poiché “l’alea di una vertenza giudiziaria” potrebbe comunque portare ad un esborso maggiore, e la questione si conclude con l’accordo del pagamento da parte del Comune di € 205.000,00 (per ha 00.04.41 di terreno: ognuno faccia il calcolo di quanto sarebbe stato ed è stato il costo a metro quadro, considerando che si è passati da € 730.000,00 ad € 205.000.00) da imputare sui fondi a disposizione dell’OSL.

Dopo tutto questo lavoro, ed altre fasi di trattativa, si arriva finalmente alla Deliberazione n. 1 del 14.01.2022 della Giunta Comunale (allegato n. 3) che prende atto della “bozza di atto di transazione-compravendita” elaborato già dall’OSL e da un notaio (anche se l’OSL aveva indicato il Segretario Comunale come rogante, in via prioritaria, per risparmiare altri € 5.868,35).

La Giunta, poi, ha deliberato di “comunicare il presente atto deliberativo al Consiglio comunale, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale, per la presa d’atto”: il Consiglio Comunale che, secondo il TAR, era l’unico competente in materia, viene ridotto a zerbino della Giunta.

Questi i fatti che mi pare di aver compreso chiaramente.

Quello che non è chiaro è questo:

I terreni in parola sono serviti per opere di urbanizzazione primaria, (come sembrerebbe da quello che si legge nella sentenza del TAR) o sono serviti per edificarvi sopra le palazzine (come afferma il Sindaco)?

In quest’ultimo caso, che cosa prevedeva la convenzione con la cooperativa?

Non mi aspetto, come dovrebbe essere in democrazia, risposte di civile confronto o di umile ammissione di errori (ma, anch’io posso sbagliarmi e sono pronto ad ammetterlo), dato che si bada solo alla propaganda e alla denigrazione altrui e non alla comunicazione veritiera che fa crescere ed evitare errori per il futuro.

Comunque, alle offese provocatorie e fuorvianti ci sono abituato, come nel caso dei libri al macero (pardon, brochure!) di premi Nobel.

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