Carnevale San Marco in Lamis, fine dei “Campanacci” sempre più vicina: firma sindaco ordinanza

Il primo cittadino ha appena emanato un’ordinanza per il Carnevale 2023 a San Marco in Lamis in cui detta i vari criteri da rispettare tra cui l’uso di passamontagna, bombolette spray di schiuma, martelli, bastoni, catene, coloranti vari, farine, uova, palloncini od altri contenitori pieni di acqua o altri liquidi.

Di seguito l’ordinanza_integrale con tutti i divieti.

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE – CARNEVALE 2023.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il periodo dei festeggiamenti del carnevale per l’anno 2023 terminerà  il 21 febbraio p.v.;

RILEVATO che durante il periodo di Carnevale vengono usate bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra consistenza, i cui effetti recano sovente seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione delle persone, soprattutto se spruzzati sul viso;

RILEVATO altresì che spesso, nel passato, è stato fatto un uso indiscriminato di altri oggetti quali campanacci, bastoni di gomma e/o di plastica, martelli di gommapiuma e simili, quali possono disturbare la quiete e recare danno e molestia alle persone;

RILEVATO, infine, che spesso sono utilizzati i passamontagna, che rendono difficoltosa la riconoscibilità della persona;

DATO ATTO che il Carnevale è una manifestazione particolarmente destinata ad un pubblico di bambini piccoli e famiglie, da tutelare in modo particolare da episodi spiacevoli e destinati a creare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che, per tali motivi, negli anni passati vi sono stati reclami e lamentele agli organi di vigilanza, da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato delle predette bombolette, bastoni, martelli;

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario adottare misure idonee a scoraggiare episodi ed azioni da parte di soggetti potenzialmente pericolosi prevenendo la possibilità per gli stessi di travisare o di mascherare il proprio volto rendendo difficile il riconoscimento delle persone;

RITENUTO pertanto di dover imporre alcune particolari prescrizioni, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la quiete pubblica e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l’articolo 1, ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini,

alla loro incolumità e alla tutela della proprietà – e gli articoli 18, 30, 57 e 85;

gli articoli 81, 82, 110 e in particolare l’articolo 151 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede, fra l’altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materiali imbrattanti o pericolosi; di molestare le persone, nonché l’obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

l’articolo 15, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada fa divieto di “gettare o depositare rifiuti o materiali di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”, con la conseguente applicazione al trasgressore – se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sua sorveglianza – delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dallo stesso articolo;

l’articolo 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);

l’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

il D.l. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132 titolo II, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza per la prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”;

ORDINA

  1. Nel periodo del carnevale 2023 è fatto divieto, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, di usare artifizi che possano arrecare offesa o molestie alle persone o danni a cose o che comunque possano essere di turbativa alla sicurezza pubblica.
  2. È fatto, altresì, divieto di gettare in luogo pubblico o di lanciare contro persone o veicoli sostanze imbrattanti o che comunque possano arrecare offesa o molestia alle persone o danni a cose, quali, ad esempio, bombolette spray di schiuma, coloranti vari, farine, uova, palloncini od altri contenitori pieni di acqua o altri liquidi.
  3. È fatto, infine divieto di accompagnarsi con qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa o molestia alle persone o danno alle cose, quali catene, bastoni, corpi contundenti ed oggetti simili di qualunque materiale.
  4. È fatto, infine, divieto di indossare passamontagna, che rendano difficoltosa l’immediata riconoscibilità della persona e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquilla e pacifica convivenza. I partecipanti alle manifestazioni sono obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a  €. 500.00.

 

Print Friendly, PDF & Email